COME SI LEGGE L’ETICHETTA BIO DEI PRODOTTI CONFEZIONATI ?
l’etichettatura biologica offre ai consumatori la sicurezza che gli alimenti sono prodotti secondo standard biologici certificati ai sensi del regolamento europeo CE 834/2007
le regole in materia di etichettatura e uso del logo sono rigorose, per difendere i consumatori da confusioni con altro tipo di coltivazioni di denominazione fantasiosa quali agricoltura “ecologica”, “naturale”, “pulita”, per cui mancano sia i criteri per la denominazione, sia il quadro di controllo
- nome del prodotto: solo i prodotti formulati con una percentuale di ingredienti biologici superiore al 95% possono riportare il termine “biologico” o “bio” nella denominazione di vendita; restano esclusi tutti i prodotti che contengono organismi geneticamente modificati (OGM)
- ingredienti: ogni ingrediente biologico presente nel prodotto deve riportare la scritta “biologico” o “bio” o un asterisco di rimando, non presenti accanto agli ingredienti non biologici (ad esempio, in molte preparazioni, il sale)
- eurofoglia: l’uso del logo comunitario bio nell’etichetta è stato reso obbligatorio dal regolamento UE 271/2010 e garantisce al consumatore che il prodotto abbia una percentuale di almeno il 95% di ingredienti biologici e che sia conforme ai requisiti stabiliti dai regolamenti di settore
- organismo di controllo: accanto al logo comunitario deve comparire il codice identificativo dell’organismo di controllo cui è assoggettato l’operatore che ha compiuto la lavorazione: tale codice è costituito da una sigla che individua lo stato membro (IT per l’italia), dal termine che rimanda al metodo di produzione biologica (BIO per l’italia, EKO, ECO, ORG per altri paesi) e dal numero attribuito dall’autorità competente (per l’italia il ministero delle politiche agricole) a ogni organismo di controllo
- origine delle materie prime: nello stesso campo dell’eurofoglia deve essere indicato il luogo di coltivazione o allevamento dei prodotti, con distinzione tra agricoltura UE – agricoltura NON UE – agricoltura UE/NON UE; nel caso in cui tutte le materie prime di cui è composto il prodotto provengano dallo stesso paese di origine, può essere indicata la nazione (es: agricoltura ITALIA)
- codice dell’operatore controllato: in fondo all’etichetta deve comparire il numero di codice identificativo dell’operatore che ha compiuto la preparazione dell’alimento biologico, conferito dall’organismo di controllo di riferimento
CHI CERTIFICA IL BIOLOGICO ?
in europa ogni stato membro ha incaricato autorità pubbliche e organismi di controllo privati di eseguire rigorose ispezioni, operando sotto la supervisione, o in stretta collaborazione, con le autorità centrali
lo stato membro attribuisce ad ogni ente addetto al monitoraggio un codice identificativo diverso, che viene poi riportato sull’etichetta del prodotto: il codice indica che il prodotto acquistato proviene da un’azienda ispezionata da un organismo di controllo che garantisce il rispetto della regolamentazione per i prodotti biologici
in italia, gli organi che possono effettuare i controlli e rilasciare la certificazione delle produzioni biologiche sono autorizzati dal ministero delle politiche agricole e forestali e sono sottoposti, a loro volta, al controllo dello stesso ministero e delle regioni
CI SI PUO’ FIDARE DEL BIOLOGICO NON ITALIANO ?
alcuni cibi non possono essere prodotti in italia per motivi climatici e altri non si producono in quantità sufficiente rispetto alla domanda: questo significa che alcune volte è necessario ricorrere a prodotti esteri
la legislazione specifica e il sistema di controllo di alcuni paesi extracomunitari sono stati riconosciuti del tutto equivalenti a quelli comunitari da parte dell’unione europea; in altri paesi manca una normativa nazionale e gli organismi di controllo verificano la conformità direttamente alle norme europee
ogni spedizione in arrivo da paesi terzi è autorizzata dal ministero delle politiche agricole e forestali ed è sottoposta ad analisi da parte di un laboratorio accreditato che attesta l’assenza di sostanze non ammesse ai sensi del regolamento n° 889/2008
Fonte: FEDERBIO – federazione italiana agricoltura biologica